(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
La autodichiarazione o autocertificazione richiesta nel periodo di vigenza dei Provvedimenti di limitazione e controllo degli spostamenti della cittadinanza a causa del COVID-19 è un modulo che contiene le generalità del dichiarante e la dichiarazione circa le motivazioni che lo hanno condotto al di fuori della abitazione.
E’ importante sapere che la falsità delle dichiarazioni sottoscritte dà luogo a sanzioni penali di una certa gravità come precisato dall’art. 76 del Testo unico, che richiama le norme penali.
In particolare, le false dichiarazioni sono punite dall’art. 495 c.p. in quanto le dichiarazioni rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo unico sopra richiamato devono essere veritiere perché sono equiparate e sostituiscono le certificazioni (art. 46) e gli atti di notorietà (art. 47).
Pertanto, va tenuto in considerazione che la falsità delle dichiarazioni riguardanti, ad esempio le ragioni per cui si è usciti nel periodo di divieto per il COVID-19 è punita assai più gravemente della violazione del provvedimento stesso.
In altre parole dichiarare la verità violando l’obbligo di rimanere a casa darà luogo alla violazione dell’art. 650 c.p., dichiarare il falso, invece, darà luogo sia alla violazione dell’art. 650 c.p. (perché aver violato l’obbligo di non uscire) e alla violazione dell’art. 495 c.p. (per avere dichiarato il falso).
Si tenga presente che l’art. 495 prevede la pena della reclusione da 1 a 6 anni.
Art. 495 codice penale
Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni.
La reclusione non è inferiore a due anni:
- se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile [483 2, 567 2; 449];
- se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa all’autorità giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale [c.p.p. 603] una decisione penale viene iscritta sotto falso nome.