Art. 186 del Codice della Strada

Che cosa dobbiamo sapere in termini di guida, alcool e responsabilità penale?

La questione è disciplinata dall’art.186 del Codice della Strada, che vieta la guida in stato di ebbrezza alcoolica. All’accertamento della violazione consegue una doppia sanzione di natura penale (arresto e ammenda) e amministativa (sospensione della patente di guida o revoca della stessa), la cui gravità aumenta in ragione di un maggior tasso alcoolemico riscontrato e/o in presenza di un sinistro stradale.

L’accertamento dello stato di ebbrezza può essere accertato e provato con qualsiasi mezzo (dichiarazioni del conducente del veicolo, difficoltà di movimento o nella deambulazione, alito vinoso, eloquio sconnesso, alcool-test, esami del sangue…).

La norma prevede tre differenti fasce:

a) con tasso alcoolemico tra 0,51 e 0,80 grammi per litro (g/l) il trasgressore è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 544 a euro 2.174 e la sanzione  amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
b) con tasso alcoolemico tra 0,81 e 1,50 grammi per litro (g/l) il trasgressore è punito con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi e  la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
c) con tasso alcoolemico superiore a 1,50 grammi per litro (g/l) il trasgressore è punito con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Tuttavia, Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato.

Le sanzioni sopra richiamate raddoppiano nei casi in cui il conducente in stato di ebbrezza provochi un incidente stradale. Viene inoltre disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all’illecito.

Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata.

La norma prevede la possibilità per il trasgressore che non abbia provocato un sinistro stradale di definire il procedimento penale mediante la richiesta di effettuazione di lavori di pubblica utilità. In caso di esito positivo della procedura verrà dichiarata l’estinzione del reato e dimezzata la sanzione accessoria amministrativa.

Questa possibilità non è invece concessa al trasgressore che abbia provocato un sinistro stradale. Questi potrà ottenere l’estinzione del reato mediante la messa alla prova, che tuttavia non dispiega effetti quanto alla sanzione amministrativa accessoria. Resta salva, ovviamente, la possibilità per il trasresso di difendersi nel processo penale dall’accusa, qualora sussistano i presupposti.

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