Cosa c’é da sapere in termini di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, accertamento dello stato di alterazione e responsabilità?
L’art. 187 del Codice della Strada punisce colui che si pone alla guida di un veicolo dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope.
La presenza di principio attivo viene solitamente ricercata nel sangue mediante esami analitici di laboratorio ed il prelievo viene effettuato presso Strutture sanitarie ospedialiere pubbliche o accreditate.
La giurisprudenza di Cassazione ha invece stabilito che l’esame delle urine non è un esame strumentale idoneo a determinare con certezza la presenza attuale di principio attivo, potendo tutt’al più essere indicativo della presenza di metabolidi, compatibili con una pregressa assunzione di stupefacente.
Qualora sia accertata la violazione, il trasgressore è punito con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l’arresto da sei mesi ad un anno. Consegue altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Il veicolo di proprietà del trasgressore verrà confiscato.
Il processo può anche definirsi mediante la richiesta di poter effettuare lavori di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una udienza e dichiara estinto il reato, disponendo la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revocando la confisca del veicolo sequestrato.
Le sanzioni vengono invece raddoppiate e la patente di guida revocata in caso di incidente stradale provocato dal trasgressore, il quale non potrà accedere ai lavori di pubblica utilità previsti dall’art. 54 D. L.vo 274/2000.