Cosa fare se

Solitamente gli atti del procedimento penale costituiscono una novità assoluta per la persona che li riceve, che non sa cosa fare e come deve comportarsi. La regola generale vuole che si contatti subito un avvocato e si attenda di consultarsi con il professionista prima di fare qualsiasi dichiarazione. La tendenza delle persone a credere che una dichiarazione immediata all’organo di Polizia che compie l’atto possa chiudere la partita è l’errore più grave che si possa fare.

Di seguito alcuni atti tipici che vengono comunicati dagli organi di Polizia all’avvio del procedimento, e rispetto ai quali vige la regola di consultare un avvocato penalista prima di fare scelte, dichiarazioni o assumere linee difensive erronee.

A titolo puramente indicativo, ecco cosa fare se si riceve:

Si tratta del cosiddetto “avviso di garanzia” o informazione di garanzia. E’ il primo atto del procedimento con cui il Pubblico Ministero, per il tramite delle forze di polizia, informa la persona sottoposta ad indagine (o indagato che dir si voglia) che sono in corso indagini a suo carico. Con questo avviso si chiede anche all’indagato di nominare un difensore di fiducia e di comunicare dove vuole ricevere gli atti del processo (sempre meglio indicare la propria abitazione e non lo studio del difensore di ufficio o di fiducia). L’avviso di garanzia invita a nominare un difensore, indica i capi di accusa e la tipologia di indagine che il pm ritiene necessaria, come l’interrogatorio, il confronto e l’ispezione. In seguito alla ricezione di questa comunicazione non resta che contattare immediatamente un avvocato penalista che si occupi del caso. 

L’avviso o informazione di garanzia è il primo atto del P.M. indirizzato all’indagato durante le indagini preliminari e viene notificato quando la Procura ritiene necessario lo svolgimento di un atto garantito, ovvero un’indagine per cui la legge richiede la presenza dell’avvocato. L’avviso di garanzia invita a nominare un difensore, indica i capi di accusa e la tipologia di indagine che il pm ritiene necessaria, come l’interrogatorio, il confronto e l’ispezione. In seguito alla ricezione di questa comunicazione non resta che contattare immediatamente un avvocato penalista che si occupi del caso.

E’ un invito della Polizia giudiziaria o di altre Forze di polizia a presentarsi nei loro uffici. L’invito e’ destinato a persone diverse dall’indagato, quali testimoni o persone offese, e mira generalmente ad assumere informazioni necessarie al procedimento ovvero a comunicare atti di particolare importanza. Non e’ prevista la presenza di un avvocato che accompagni la persona invitata

L’avviso di conclusione delle indagini preliminari viene emesso dal PM alla conclusione delle indagini preliminari e viene notificato all’infangato e al difensore. Se non e’ ancora stato nominato un difensore dall’indagato viene designato un difensore d’ufficio la cui nomina sarà valida finche’ non venga nominato un difensore di fiducia. L’avviso deve contenere la sommaria enunciazione del fatto e degli articoli di legge violati, della data e del luogo del fatto. L’indagato viene informato che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che Egli stesso ed il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia. Spesso l’indagato apprende solo in questo momento che vi sono state delle indagini a suo carico. Con detto avviso l’indagato viene reso partecipe di tutti i contenuti dell’indagine, il che gli consente di esercitare un’utile attività difensiva. Difatti, l’avviso contiene l’avvertimento che l’indagato ha facoltà, entro il termine di venti giorni, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. A tale richiesta deve seguire obbligatoriamente la fissazione dell’interrogatorio, la cui opportunità va sindacata dal difensore insieme al proprio assistito. Eventuali nuove indagini richieste dall’indagato e ritenute opportune dal P.M. devono essere compiute entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta.
Lo scopo dell’atto è quello di consentire alla persona sottoposta alle indagini di integrare gli elementi probatori, che potrebbero essere tali da determinare il pm a desistere dall’esercizio dell’azione penale. Dunque, una volta ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini preliminari non resta che rivolgersi immediatamente al proprio difensore affinché acceda al fascicolo depositato presso la Procura per avere piena cognizione degli atti di indagine e compiere le successive scelte difensive.

Con il decreto di citazione diretta a giudizio il PM esercita l’azione penale nei confronti dell’imputato convocandolo avanti al Tribunale penale in composizione monocratica. Viene emesso per i reati di minore gravita’ puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, e per i reati elencati nell’art. 550, comma 2 c.p.p. ( violenza o minaccia a un pubblico ufficiale; resistenza a un pubblico ufficiale; oltraggio a un magistrato in udienza aggravato; violazione di sigilli aggravata a norma dell’articolo 349, secondo comma, del codice penale; rissa aggravata a norma dell’articolo 588, secondo comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime; lesioni personali stradali, anche se aggravate; furto aggravato a norma dell’articolo 625 del codice penale; ricettazione). L’atto è preceduto dall’avviso ex art. 415 bis c.p.p., sicché l’imputato già conosce la pendenza a suo carico del procedimento penale e l’imputazione, che deve essere la medesima dell’avviso di conclusione indagini. Ricevuto l’atto, l’imputato dovrà contattare il difensore perché possa essere approntata la linea difensiva. Andrà, infatti, valutato anzitutto se procedere con un processo ordinario (ossia con un dibattimento con audizione di testimoni) ovvero con un rito alternativo (applicazione della pena su accordo delle parti oppure un rito abbreviato, oppure una messa alla prova). Dette scelte devono, infatti, essere espresse a pena di decadenza subito dopo la verifica della regolare costituzione in giudizio delle parti.

Il processo penale per i reati piu’ gravi viene fissato con il decreto di fissazione dell’udienza preliminare avanti al GUP (Giudice dell’Udienza Preliminare). Con questo atto e’ stabilito il giorno, l’ora e il luogo dell’udienza in camera di consiglio a carico dell’imputato, a fronte della richiesta di rinvio a giudizio pervenuta dal PM La notifica del decreto del GIP è preceduta dall’avviso di conclusione indagini ex art. 415 bis cpp, sicché in generale si può ritenere che l’imputato abbia già avuto conoscenza del procedimento penale a suo carico. Ricevuto detto atto all’imputato non resta che contattare il difensore al fine di poter decidere se procedere in udienza con uno dei riti alternativi (applicazione della pena su accordo delle parti, rito abbreviato o messa alla prova) e dunque definire avanti al Giudice dell’udienza Preliminare il processo, ovvero se affrontare il processo avanti al Tribunale penale con un dibattimento ordinario.

L’avviso di fissazione udienza ex art. 409 c.p.p. deriva dal mancato accoglimento della richiesta di archiviazione avanzata dal PM. al GIP. In questo caso il GIP entro tre mesi fissa la data dell’udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa dal reato. Ricevuto l’avviso bisogna rivolgersi ad un avvocato penalista in tempo per consentire al difensore di esaminare il fascicolo ed assumere eventuali iniziative difensive entro i termini di legge. A seguito dell’udienza, il giudice, il Giudice può disporre l’archiviazione, oppure, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indica con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per il compimento di esse, altrimenti provvede entro tre mesi sulle richieste. Il giudice, quando non accoglie la richiesta di archiviazione, dispone con ordinanza che, entro dieci giorni, il pubblico ministero formuli l’imputazione.

L’avviso di fissazione di udienza ex art. 410 c.p.p. viene notificato all’indagato e alla persona offesa dal reato, allorché quest’ultima abbia depositato opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dal PM. In tal caso il GIP fissa udienza in seno alla quale possono essere adottate tre diversi provvedimenti: 

  1. se il giudice ritiene incomplete le indagini preliminari indica al p.m. le ulteriori indagini ritenute necessarie, fissando il termine indispensabile per il loro compimento. Il PM, se lo riterrà, potrà comunque, espletate le ulteriori indagini, presentare una seconda richiesta di archiviazione qualora propenda comunque per la mancanza dei presupposti per esercitare l’azione penale; 

  2. se il giudice ritiene sussistente un sufficiente quadro probatorio, dispone con ordinanza che il p.m. formuli l’imputazione nel termine di 10 giorni; 

  3. se il giudice ritiene di accogliere la richiesta di archiviazione, pronuncia ordinanza di archiviazione. Anche in questo caso la difesa tecnica è indispensabile e va approntata immediatamente. 

Il decreto di fissazione dell’udienza preliminare è il decreto con il quale il GIP fissa il giorno, l’ora e il luogo dell’udienza in camera di consiglio a carico dell’imputato, a fronte della richiesta di rinvio a giudizio pervenuta dal PM, contenente:

a) le generalità dell’imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità della persona offesa dal reato qualora ne sia possibile l’identificazione;

b) l’enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza, con l’indicazione dei relativi articoli di legge;

c) l’indicazione delle fonti di prova acquisite;

d) la domanda al giudice di emissione del decreto che dispone il giudizio; e) la data e la sottoscrizione. La notifica del decreto del GIP è preceduta dall’avviso di conclusione indagini ex art. 415 bis cpp, sicché in generale si può ritenere che l’imputato abbia già avuto conoscenza del procedimento penale a suo carico. Ricevuto detto atto all’imputato non resta che contattare il difensore al fine di poter decidere se procedere in udienza con uno dei riti alternativi (applicazione della pena su accordo delle parti, rito abbreviato o messa alla prova) e dunque definire avanti al Giudice dell’udienza Preliminare il processo, ovvero se discutere in ordine al rinvio a giudizio ed eventualmente affrontare il processo avanti al Tribunale penale o in composizione monocratica o in composizione collegiale ( a seconda della gravità dei reati contestati) con un dibattimento ordinario.​

L’incidente probatorio anticipa in casi tassativi delle attivita’ processuali per ragioni particolari (si pensi ai processi che riguardano violenze sessuali, necessita’ di assumere testimoni in condizioni particolari, svolgere perizie ed altro). Essendo una fase anticipata del processo e’ indispensabile richiedere il supporto tecnico di un avvocato difensore. I termini per lo svolgimento dell’incidente probatorio sono strettissimi e le iniziative a tutela vanno assunte con particolare solerzia.

E’ la convocazione con cui il giudice e le parti del processo (P.M., difensore dell’imputato, parte civile, responsabile civile, civilmente obbligato per la pena pecuniaria) chiamano una persona informata sui fatti a svolgere l’Ufficio di testimone in un processo. 

Colui che riceve una citazione quale testimone è obbligato a presentarsi, nel luogo, data e ora indicati sulla citazione. In caso di mancata presentazione all’udienza, il Giudice potrà disporre l’accompagnamento coattivo a mezzo P.G. del testimone; disporre altresì la condanna al pagamento di una somma da € 52,00 a € 520,00 oltre alla condanna alla rifusione delle spese cagionate a causa della mancata comparizione. 

Il decreto penale di condanna e’ una delle modalità di definizione anticipata e premiale del procedimento. In sostanza, per alcuni reati e ad alcune condizioni, il Pubblico Ministero può chiedere al GIP di emettere il decreto penale di condanna riducendo sensibilmente la pena che deve essere convertita in pena pecuniaria. 

Se il GIP emette il decreto lo fa notificare all’imputato, il quale può scegliere se opporsi o meno alla condanna. Se non si oppone il decreto diventa definitivo ed ha lo stesso valore di una sentenza di condanna, sicché l’imputato dovrà anche pagare la pena pecuniaria inflittagli. 

Se, invece, l’imputato decide di presentare opposizione deve farlo entro 15 giorni dal ricevimento del decreto. Pertanto, ricevuta la notifica del decreto l’imputato dovrà immediatamente attivarsi e contattare il difensore al fine di poter valutare se opporre il decreto oppure lasciarlo passare in giudicato. 

In caso di opposizione (come detto da depositarsi entro e non oltre 15 giorni dalla notifica), nell’atto dovrà essere indicato il rito scelto per difendersi: il rito immediato (processo ordinario con dibattimento) oppure uno dei riti alternativi previsti dal codice di procedura penale (patteggiamento, rito abbreviato, messa alla prova).

I reati meno gravi vengono valutati e decisi dal Giudice di Pace. Il decreto di citazione a giudizio avanti al Giudice di Pace e’ l’atto con il quale il pm chiama in causa l’imputato. La citazione contiene:


a) le generalità dell’imputato e le altre indicazioni personali che valgono ad identificarlo;


b) l’indicazione della persona offesa, qualora risulti identificata;


c) l’imputazione formulata dal pubblico ministero e l’indicazione delle fonti di prova di cui si chiede l’ammissione. Se viene chiesto l’esame di testimoni o consulenti tecnici, nell’atto devono essere indicate anche le circostanze su cui deve vertere l’esame;


d) l’indicazione del giudice competente per il giudizio, nonché del luogo, del giorno e dell’ora della comparizione, con l’avvertimento all’imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia;


e) l’avviso che l’imputato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sarà assistito da difensore di ufficio;


f) l’avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato presso la segreteria del pubblico ministero e che le parti e loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia. 

Spesso la citazione a giudizio avanti al Giudice di Pace è il primo atto che viene ricevuto dall’interessato, che a volte nulla conosceva del processo. Ricevuto la citazione e’ opportuno prendere immediatamente contatto con un avvocato penalista.

L’imputato cui giunga questo atto ha già svolto il processo, è stato condannato ed ora rischia concretamente di finire incarcerato. Ha pero’ 30 giorni di tempo per fare richieste alternative alla pena detentiva e può promuoverle attraverso il proprio difensore avanti al Tribunale di Sorveglianza.

La polizia giudiziaria procede d’iniziativa o su delega del P.M. alla perquisizione di persone o luoghi alla ricerca di cose pertinenti al reato. 

Si tratta di atti a sorpresa in cui l’assistenza del difensore è opportuna ma spesso non possibile perché il difensore può assistere solo se prontamente reperibile. 

Conclusa la perquisizione o il sequestro eventuale verrà rilasciata copia del verbale che occorre ritirare e poi fare pervenire al difensore nel tempo più breve possibile.

La vittima di un reato può chiedere di essere risarcita al giudice penale che processa l’imputato. La richiesta presuppone l’assistenza tecnica del difensore, che va contattato immediatamente dopo la comunicazione dell’avvio del procedimento. Tale comunicazione è la medesima che riceva l’imputato. L’atto di costituzione di parte civile viene predisposto dall’avvocato della persona offesa dal reato e presentato nelle dovute forme e tempi al giudice.

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